Formazione obbligatoria
Costituisce "formazione obbligatoria" l'insieme dei processi di apprendimento definiti, programmati ed eseguiti all'interno dell'azienda e che coinvolgono i lavoratori di ogni ordine e grado. Essi possono avere origine da statuizioni normative (v. Obblighi normativi), o da definizioni interne all'organizzazione societaria (v. Regolamenti aziendali).
Obblighi normativi
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Salute e Sicurezza
Il d.lgs. 81/08, testo normativo di riferimento in materia, definisce la formazione in materia di salute e sicurezza come un processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Norme
Testi di riferimento:
- d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Accordo Stato Regioni 2011;
- Accordo Stato Regioni 2012;
- Accordo Stato Regioni 2016.
Figure della sicurezza
Datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Dirigente per la sicurezza
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Da quanto definito dall’art. 2 del D.lgs. 81/08, il dirigente è dunque colui che dirige, organizza, esercita una supremazia con effettivo potere di organizzare l'attività lavorativa, decide procedure di lavoro e organizza opportunamente i fattori della produzione, nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale. Con riferimento alla struttura organizzativa Veritas e sulla base delle considerazioni sopra esposte, possono essere definite e individuate, in termini generali, come «dirigenti per la sicurezza» le seguenti figure:
- i responsabili delle direzioni aziendali;
- i responsabili di funzione che riportano direttamente al datore di lavoro (unità di “linea”);
- tra i responsabili di funzione che riportano ad un responsabile di direzione, coloro che gestiscono una funzione particolarmente complessa dal punto di vista operativo/organizzativo (con specifico riferimento al “core business”, al numero di addetti, ecc).
Preposto
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Sempre secondo l’art. 2 del D.lgs. 81/08, ai fini della sicurezza, il preposto ha mansioni normalmente limitate alla sorveglianza sull'andamento dell’attività lavorativa, dovendo vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Con riferimento alla struttura organizzativa Veritas e sulla base delle considerazioni sopra esposte, possono essere definite e individuate, in termini generali, come «preposti per la sicurezza» le seguenti figure:
- i diretti collaboratori dei responsabili di funzione, definiti come “dirigenti per la sicurezza”;
- figure che ricoprono posizioni di comando/coordinamento di personale operativo (a titolo esemplificativo: capi squadra, assistenti, responsabili di magazzino, ecc.), di personale tecnico-amministrativo, ovvero impegnato in sopralluoghi in aree operative (escludendo di fatto i capi ufficio amministrativi).
Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Addetti emergenze
Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Persona in possesso delle capacità e dei previsti requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I dipendenti eletti e/o designati per rappresentare i lavoratori per ciò che concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Medico Competente
Medico, in possesso dei previsti titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. E’ nominato dallo stesso per garantire la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti che gli sono affidati dal D.Lgs. 81/08, compresa l’organizzazione del primo soccorso. Il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Tipologie dei corsi
La formazione “trova la sua peculiare disciplina all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008”. Deve essere “sufficiente ed adeguata” e si “distingue in due tipologie, vale a dire:
Generale
(art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
Specifica
(art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
- Rischio mansione basso (4h)
- Rischio mansione medio (8h)
- Rischio mansione alto (12h)
La normativa dispone altresì “che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3)”. E la formazione “deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l’attività formativa è indirizzata a “ciascun lavoratore” (in tal senso espressamente l’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008)”.
I contenuti dell’attività formativa nei riguardi dei lavoratori e delle altre figure aziendali sono individuati da degli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (v. norme).
Sistema di Gestione
Un sistema di gestione integrato (SGI) è l’amministrazione unica delle normative ISO in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.
Il sistema integrato qualità ambiente sicurezza consente all'azienda di aspirare al raggiungimento di alti livelli di performance, secondo gli standard internazionali predefiniti.
In generale, le certificazioni ISO hanno lo scopo di standardizzare le attività aziendali in modo da garantire:
- alte prestazioni all’impresa;
- applicazione di parametri per il raggiungimento di obiettivi predefiniti;
- approccio di ottimizzazione costante.
Il sistema di gestione integrato unisce:
- ISO 9001: sistema di gestione della qualità
- ISO 14001: sistema di gestione dell’ambiente
- ISO 45001 (ex OHSAS 18001): sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
Questi tre sistemi nascono come indipendenti gli uni dagli altri, ma la fusione in un’unica prospettiva permette di gestire al meglio i processi d’impresa, grazie a una visione d’insieme delle peculiarità di ciascun sistema ISO.
Una gestione integrata è utile, inoltre, anche per avere a disposizione procedure di snellimento concrete per molti aspetti dell’amministrazione aziendale. Permette infatti di:
- evitare le duplicazioni o la sovrapposizione delle procedure tra due o più sistemi (esempio: programma di manutenzione che ricade sia sulla sicurezza sia sulla qualità per i parametri ambientali);
- prevenire o eliminare possibili conflitti tra normative di per sé indipendenti;
- creare sinergie tra alcune importanti fasi gestionali, come la formazione, la revisione contabile e la documentazione (che interessano trasversalmente l’azienda);
- inglobare le attività già esistenti che rispondono a diversi scopi e che possono essere utilizzate e distribuite nel processo d’integrazione.
Anticorruzione
Codice Etico e D.lgs. 231/01
Privacy e tutela dati personali/particolari
Cyber Security
La Cyber Security è una disciplina che aiuta a difendere server, computer, reti, dispositivi digitali e mobili, da attacchi informatici.
La relativa formazione permette di apprendere le competenze e le conoscenze necessarie affinché i dipendenti proteggano i propri dati personali e quelli dell'azienda, trattati mediante la dotazione informatica a loro affidata.