Formazione obbligatoria sicurezza

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La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato)  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro. Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall’assunzione.

La norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.

Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

La suddetta formazione ha validità per 5 anni dalla data di eesecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore.

Tale formazione, prevista nell’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria, non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.