Formazione obbligatoria

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Definizione

Si intende ...........

Obblighi normativi

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Salute e Sicurezza

Il d.lgs. 81/08, testo normativo di riferimento in materia, definisce la formazione in materia di salute e sicurezza come un processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Norme

Figure della sicurezza

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente per la sicurezza

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Da quanto definito dall’art. 2 del D.lgs. 81/08, il dirigente è dunque colui che dirige, organizza, esercita una supremazia con effettivo potere di organizzare l'attività lavorativa, decide procedure di lavoro e organizza opportunamente i fattori della produzione, nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale. Con riferimento alla struttura organizzativa Veritas e sulla base delle considerazioni sopra esposte, possono essere definite e individuate, in termini generali, come «dirigenti per la sicurezza» le seguenti figure:

  • i responsabili delle direzioni aziendali;
  • i responsabili di funzione che riportano direttamente al datore di lavoro (unità di “linea”);
  • tra i responsabili di funzione che riportano ad un responsabile di direzione, coloro che gestiscono una funzione particolarmente complessa dal punto di vista operativo/organizzativo (con specifico riferimento al “core business”, al numero di addetti, ecc).
Preposto

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Sempre secondo l’art. 2 del D.lgs. 81/08, ai fini della sicurezza, il preposto ha mansioni normalmente limitate alla sorveglianza sull'andamento dell’attività lavorativa, dovendo vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Con riferimento alla struttura organizzativa Veritas e sulla base delle considerazioni sopra esposte, possono essere definite e individuate, in termini generali, come «preposti per la sicurezza» le seguenti figure:

  • i diretti collaboratori dei responsabili di funzione, definiti come “dirigenti per la sicurezza”;
  • figure che ricoprono posizioni di comando/coordinamento di personale operativo (a titolo esemplificativo: capi squadra, assistenti, responsabili di magazzino, ecc.), di personale tecnico-amministrativo, ovvero impegnato in sopralluoghi in aree operative (escludendo di fatto i capi ufficio amministrativi).
Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Addetti emergenze

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Persona in possesso delle capacità e dei previsti requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

I dipendenti eletti e/o designati per rappresentare i lavoratori per ciò che concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico Competente

Medico, in possesso dei previsti titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. E’ nominato dallo stesso per garantire la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti che gli sono affidati dal D.Lgs. 81/08, compresa l’organizzazione del primo soccorso. Il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Tipologie dei corsi

La formazione “trova la sua peculiare disciplina all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008”. Deve essere “sufficiente ed adeguata” e si “distingue in due tipologie, vale a dire:

Generale

(art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

Specifica

(art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

  • Rischio mansione basso (4h)
  • Rischio mansione medio (8h)
  • Rischio mansione alto (12h)

La normativa dispone altresì “che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3)”. E la formazione “deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l’attività formativa è indirizzata a “ciascun lavoratore” (in tal senso espressamente l’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008)”.

I contenuti dell’attività formativa nei riguardi dei lavoratori e delle altre figure aziendali sono individuati da degli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (v. norme).

Sistema di Gestione

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Anticorruzione

Codice Etico e D.lgs. 231/01

Privacy e tutela dati personali/particolari

Cyber Security

La Cyber Secutity è una disciplina che aiuta a difendere server, computer, reti, dispositivi digitali e mobili, da attacchi informatici.

Formazione che permettere di apprendere le competenze e le conoscenze necessarie affinché i dipendenti proteggano i dati personali e dell'azienda, che vengono trattati mediante la dotazione informatica a loro affidata.

Regolamenti aziendali

Policy aziendali

On boarding

Mansioni e attività