Lavoro straordinario: differenze tra le versioni
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E' chiamato "lavoro straordinario" la prestazione oltre il normale orario di lavoro e, di norma, deve avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio. | E' chiamato "lavoro straordinario" la prestazione oltre il normale orario di lavoro e, di norma, deve avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio. | ||
Versione delle 10:48, 1 set 2022
Introduzione
Definizione
E' chiamato "lavoro straordinario" la prestazione oltre il normale orario di lavoro e, di norma, deve avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dal responsabile del settore, dell’ufficio o del reparto, fatte salve le esigenze della continuità, della sicurezza del servizio e della pubblica incolumità.
Il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è comunque riconosciuto né compensato. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l’orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto dall’azienda.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto dal lavoratore in orario compreso dalle 6 alle 22.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dal lavoratore in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6.
È considerato lavoro straordinario festivo quello compiuto in uno dei giorni riconosciuti festivi a norma dell’art. 29 del CCNL Gas-Acqua dai lavoratori non addetti a turni ovvero nel giorno stabilito di riposo per i lavoratori addetti a turni.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con quote orarie della retribuzione mensile individuale maggiorate come segue:
• lavoro straordinario feriale diurno: 30%
• lavoro straordinario feriale notturno 35%
• lavoro straordinario festivo diurno: 38%
• lavoro straordinario festivo notturno: 45%
Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria stabilita al precedente comma per le ore prestate.
Il lavoratore che presta lavoro straordinario notturno tra le ore 0 e le ore 6 a.m. ha diritto, a titolo di riposo fisiologico, a posticipare l’inizio del lavoro ordinario della giornata per un numero di ore pari alla durata della prestazione straordinaria, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione prevista per la stessa.
Con riferimento al rispetto del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, al personale non reperibile chiamato a svolgere lavoro straordinario non programmato si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, comma 8, punto 9.
La presente normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°.