Formazione obbligatoria sicurezza: differenze tra le versioni

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La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal [https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf '''D.Lgs n. 81/2008'''] e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato)  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro. Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall’assunzione.
La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal '''[https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg D.Lgs n. 81/2008]''' e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato)  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro. Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall’assunzione.


La norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.
La norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.

Versione delle 10:30, 1 set 2022

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La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori(siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato)  l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro. Tale formazione deve essere impartita entro 60 giorni in occasione dall’assunzione.

La norma prevede che in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.

Ogni lavoratore deve essere sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

La suddetta formazione ha validità per 5 anni dalla data di eesecuzione. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario provvedere ad aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore.

Tale formazione, prevista nell’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria, non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.