Formazione obbligatoria: differenze tra le versioni

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Definizione
Costituisce "formazione obbligatoria" l'insieme dei processi di apprendimento definiti, programmati ed eseguiti all'interno dell'azienda e che coinvolgono i lavoratori di ogni ordine e grado. Essi possono avere origine da statuizioni normative (v. [[Formazione obbligatoria#Obblighi normativi|Obblighi normativi]]), o da definizioni interne all'organizzazione societaria (v. [[Formazione obbligatoria#Regolamenti aziendali|Regolamenti aziendali]]).
 
Si intende ...........


== Obblighi normativi ==
== Obblighi normativi ==
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=== Salute e Sicurezza ===
=== Salute e Sicurezza ===
Il d.lgs. 81/08, testo normativo di riferimento in materia, definisce la formazione in materia di salute e sicurezza come un processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.


==== Norme ====
==== Norme ====
Testi di riferimento:
* [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.];
* [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/11/12A00058/sg Accordo Stato Regioni 2011];
* [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/12/12A02668/sg Accordo Stato Regioni 2012];
* [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg Accordo Stato Regioni 2016].


==== Figure della sicurezza ====
==== Figure della sicurezza ====
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==== Tipologie dei corsi ====
==== Tipologie dei corsi ====
La formazione “trova la sua peculiare disciplina all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008”. Deve essere “sufficiente ed adeguata” e si “distingue in due tipologie, vale a dire:


===== Generale =====
===== Generale =====
(art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.


===== Specifica =====
===== Specifica =====
(art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
* Rischio mansione basso (4h)
* Rischio mansione medio (8h)
* Rischio mansione alto (12h)
La normativa dispone altresì “che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3)”. E la formazione “deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l’attività formativa è indirizzata a “ciascun lavoratore” (in tal senso espressamente l’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008)”.


* Rischio basso (4h)
I contenuti dell’attività formativa nei riguardi dei lavoratori e delle altre figure aziendali sono individuati da degli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (v. [[Formazione obbligatoria#Norme|norme]]).
* Rischio medio (8h)
* Rischio alto (12h)


=== Sistema di Gestione ===
=== Sistema di Gestione ===
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Un sistema di gestione integrato (SGI) è l’amministrazione unica delle normative ISO in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.
 
Il sistema integrato qualità ambiente sicurezza consente all'azienda di aspirare al raggiungimento di alti livelli di performance, secondo gli standard internazionali predefiniti.
 
In generale, le certificazioni ISO hanno lo scopo di standardizzare le attività aziendali in modo da garantire:
 
# alte prestazioni all’impresa;
# applicazione di parametri per il raggiungimento di obiettivi predefiniti;
# approccio di ottimizzazione costante.
 
Il sistema di gestione integrato unisce:
 
* ISO 9001: sistema di gestione della qualità
* ISO 14001: sistema di gestione dell’ambiente
* ISO 45001 (ex OHSAS 18001): sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
 
Questi tre sistemi nascono come indipendenti gli uni dagli altri, ma la fusione in un’unica prospettiva permette di gestire al meglio i processi d’impresa, grazie a una visione d’insieme delle peculiarità di ciascun sistema ISO.
 
Una gestione integrata è utile, inoltre, anche per avere a disposizione procedure di snellimento concrete per molti aspetti dell’amministrazione aziendale. Permette infatti di:
 
* evitare le duplicazioni o la sovrapposizione delle procedure tra due o più sistemi (esempio: programma di manutenzione che ricade sia sulla sicurezza sia sulla qualità per i parametri ambientali);
* prevenire o eliminare possibili conflitti tra normative di per sé indipendenti;
* creare sinergie tra alcune importanti fasi gestionali, come la formazione, la revisione contabile e la documentazione (che interessano trasversalmente l’azienda);
* inglobare le attività già esistenti che rispondono a diversi scopi e che possono essere utilizzate e distribuite nel processo d’integrazione.


==== Anticorruzione ====
==== Anticorruzione ====
Con la [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg legge del 6 novembre 2012, n. 190], pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 (in seguito anche “Legge 190”), sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.
La Legge 190 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Con tale provvedimento normativo è stato infatti introdotto, in analogia con altri ordinamenti, anche nell’ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da un comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito PNA), approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Al secondo livello, “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (in seguito PTPC), che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che (come anche emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1) deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.


==== Codice Etico e D.lgs. 231/01 ====
==== Codice Etico e D.lgs. 231/01 ====


==== Privacy e tutela dati personali/particolari ====
==== Privacy e tutela dati personali/particolari ====
L'art. 32 del Regolamento Europeo Privacy (GDPR) definisce la formazione privacy come una Misura di Sicurezza obbligatoria per tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni che intendono far trattare dati personali al proprio personale.
La Formazione GDPR per tutti i dipendenti e i collaboratori è un Obbligo di Legge.
Il Regolamento Europeo Privacy ([https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597 GDPR]) e il [https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29 D.lgs. 196-2003] (cosi' come modificato dal D.lgs. 101-2018) prevedono che ogni Titolare del Trattamento e ogni Responsabile del Trattamento pianifichi Corsi Privacy periodici per tutti i dipendenti e collaboratori autorizzati a trattare dati personali.
Il piano di formazione privacy deve prevedere programmi specifici e diversificati per Data Protection Officer (DPO), Responsabile Trattamento Dati (Responsabile Privacy), Amministratore di Sistema e Persona Autorizzata al Trattamento Dati (Incaricato Privacy).


==== Cyber Security ====
==== Cyber Security ====
La Cyber Secutity è una disciplina che aiuta a difendere server, computer, reti, dispositivi digitali e mobili, da attacchi informatici.
La Cyber Security è una disciplina che aiuta a difendere server, computer, reti, dispositivi digitali e mobili, da attacchi informatici.


Formazione che permettere di apprendere le competenze e le conoscenze necessarie affinché i dipendenti proteggano i dati personali e dell'azienda, che vengono trattati mediante la dotazione informatica a loro affidata.
La relativa formazione permette di apprendere le competenze e le conoscenze necessarie affinché i dipendenti proteggano i propri dati personali e quelli dell'azienda, trattati mediante la dotazione informatica a loro affidata.


== Regolamenti aziendali ==
== Regolamenti aziendali ==


=== Policy aziendali ===
=== Policy aziendali ===
Il regolamento o policy aziendale è quell’insieme di norme adottate unilateralmente dall’azienda (normalmente si tratta di grandi imprese) per disciplinare la condotta dei propri dipendenti in materie molto specifiche come, ad esempio, l’uso del personal computer, della navigazione in internet o della posta elettronica.
Le policy sono efficaci solo se realmente attuabili e se i dipendenti ne sono a conoscenza. Inoltre, è importante che le policy siano aggiornate, non solo per riflettere i cambiamenti nelle operazioni, ma anche per tenere conto di nuove tendenze.


=== On boarding ===
=== On boarding ===
Nell’ambito della gestione del personale, con il termine inglese onboarding si intende, ormai anche in Italia, la parte finale del processo di recruiting. Nello specifico, parliamo del processo atto ad accogliere la nuova risorsa in azienda per aiutarla ad acclimatarsi alle proprie mansioni. I primi giorni e settimane di un nuovo collaboratore sono ritenuti cruciali dagli esperti delle risorse umane e gettano le basi per un buon rapporto lavorativo.


=== Mansioni e attività ===
Più letteralmente "On Boarding" è l'inserimento di un nuovo dipendente (a bordo di) in azienda. È una fase del recruiting, in particolare quella successiva all’assunzione.

Versione attuale delle 16:40, 19 set 2022

Costituisce "formazione obbligatoria" l'insieme dei processi di apprendimento definiti, programmati ed eseguiti all'interno dell'azienda e che coinvolgono i lavoratori di ogni ordine e grado. Essi possono avere origine da statuizioni normative (v. Obblighi normativi), o da definizioni interne all'organizzazione societaria (v. Regolamenti aziendali).

Obblighi normativi

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Salute e Sicurezza

Il d.lgs. 81/08, testo normativo di riferimento in materia, definisce la formazione in materia di salute e sicurezza come un processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Norme

Testi di riferimento:

Figure della sicurezza

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente per la sicurezza

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Da quanto definito dall’art. 2 del D.lgs. 81/08, il dirigente è dunque colui che dirige, organizza, esercita una supremazia con effettivo potere di organizzare l'attività lavorativa, decide procedure di lavoro e organizza opportunamente i fattori della produzione, nell'ambito dei compiti e mansioni effettivamente devolutegli dall'organizzazione aziendale. Con riferimento alla struttura organizzativa Veritas e sulla base delle considerazioni sopra esposte, possono essere definite e individuate, in termini generali, come «dirigenti per la sicurezza» le seguenti figure:

  • i responsabili delle direzioni aziendali;
  • i responsabili di funzione che riportano direttamente al datore di lavoro (unità di “linea”);
  • tra i responsabili di funzione che riportano ad un responsabile di direzione, coloro che gestiscono una funzione particolarmente complessa dal punto di vista operativo/organizzativo (con specifico riferimento al “core business”, al numero di addetti, ecc).
Preposto

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Sempre secondo l’art. 2 del D.lgs. 81/08, ai fini della sicurezza, il preposto ha mansioni normalmente limitate alla sorveglianza sull'andamento dell’attività lavorativa, dovendo vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e i mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Con riferimento alla struttura organizzativa Veritas e sulla base delle considerazioni sopra esposte, possono essere definite e individuate, in termini generali, come «preposti per la sicurezza» le seguenti figure:

  • i diretti collaboratori dei responsabili di funzione, definiti come “dirigenti per la sicurezza”;
  • figure che ricoprono posizioni di comando/coordinamento di personale operativo (a titolo esemplificativo: capi squadra, assistenti, responsabili di magazzino, ecc.), di personale tecnico-amministrativo, ovvero impegnato in sopralluoghi in aree operative (escludendo di fatto i capi ufficio amministrativi).
Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Addetti emergenze

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Persona in possesso delle capacità e dei previsti requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

I dipendenti eletti e/o designati per rappresentare i lavoratori per ciò che concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico Competente

Medico, in possesso dei previsti titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. E’ nominato dallo stesso per garantire la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti che gli sono affidati dal D.Lgs. 81/08, compresa l’organizzazione del primo soccorso. Il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Tipologie dei corsi

La formazione “trova la sua peculiare disciplina all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008”. Deve essere “sufficiente ed adeguata” e si “distingue in due tipologie, vale a dire:

Generale

(art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

Specifica

(art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

  • Rischio mansione basso (4h)
  • Rischio mansione medio (8h)
  • Rischio mansione alto (12h)

La normativa dispone altresì “che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3)”. E la formazione “deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l’attività formativa è indirizzata a “ciascun lavoratore” (in tal senso espressamente l’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008)”.

I contenuti dell’attività formativa nei riguardi dei lavoratori e delle altre figure aziendali sono individuati da degli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (v. norme).

Sistema di Gestione

Un sistema di gestione integrato (SGI) è l’amministrazione unica delle normative ISO in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

Il sistema integrato qualità ambiente sicurezza consente all'azienda di aspirare al raggiungimento di alti livelli di performance, secondo gli standard internazionali predefiniti.

In generale, le certificazioni ISO hanno lo scopo di standardizzare le attività aziendali in modo da garantire:

  1. alte prestazioni all’impresa;
  2. applicazione di parametri per il raggiungimento di obiettivi predefiniti;
  3. approccio di ottimizzazione costante.

Il sistema di gestione integrato unisce:

  • ISO 9001: sistema di gestione della qualità
  • ISO 14001: sistema di gestione dell’ambiente
  • ISO 45001 (ex OHSAS 18001): sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Questi tre sistemi nascono come indipendenti gli uni dagli altri, ma la fusione in un’unica prospettiva permette di gestire al meglio i processi d’impresa, grazie a una visione d’insieme delle peculiarità di ciascun sistema ISO.

Una gestione integrata è utile, inoltre, anche per avere a disposizione procedure di snellimento concrete per molti aspetti dell’amministrazione aziendale. Permette infatti di:

  • evitare le duplicazioni o la sovrapposizione delle procedure tra due o più sistemi (esempio: programma di manutenzione che ricade sia sulla sicurezza sia sulla qualità per i parametri ambientali);
  • prevenire o eliminare possibili conflitti tra normative di per sé indipendenti;
  • creare sinergie tra alcune importanti fasi gestionali, come la formazione, la revisione contabile e la documentazione (che interessano trasversalmente l’azienda);
  • inglobare le attività già esistenti che rispondono a diversi scopi e che possono essere utilizzate e distribuite nel processo d’integrazione.

Anticorruzione

Con la legge del 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 (in seguito anche “Legge 190”), sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

La Legge 190 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Con tale provvedimento normativo è stato infatti introdotto, in analogia con altri ordinamenti, anche nell’ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da un comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito PNA), approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Al secondo livello, “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (in seguito PTPC), che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che (come anche emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1) deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Codice Etico e D.lgs. 231/01

Privacy e tutela dati personali/particolari

L'art. 32 del Regolamento Europeo Privacy (GDPR) definisce la formazione privacy come una Misura di Sicurezza obbligatoria per tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni che intendono far trattare dati personali al proprio personale.

La Formazione GDPR per tutti i dipendenti e i collaboratori è un Obbligo di Legge.

Il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) e il D.lgs. 196-2003 (cosi' come modificato dal D.lgs. 101-2018) prevedono che ogni Titolare del Trattamento e ogni Responsabile del Trattamento pianifichi Corsi Privacy periodici per tutti i dipendenti e collaboratori autorizzati a trattare dati personali.

Il piano di formazione privacy deve prevedere programmi specifici e diversificati per Data Protection Officer (DPO), Responsabile Trattamento Dati (Responsabile Privacy), Amministratore di Sistema e Persona Autorizzata al Trattamento Dati (Incaricato Privacy).

Cyber Security

La Cyber Security è una disciplina che aiuta a difendere server, computer, reti, dispositivi digitali e mobili, da attacchi informatici.

La relativa formazione permette di apprendere le competenze e le conoscenze necessarie affinché i dipendenti proteggano i propri dati personali e quelli dell'azienda, trattati mediante la dotazione informatica a loro affidata.

Regolamenti aziendali

Policy aziendali

Il regolamento o policy aziendale è quell’insieme di norme adottate unilateralmente dall’azienda (normalmente si tratta di grandi imprese) per disciplinare la condotta dei propri dipendenti in materie molto specifiche come, ad esempio, l’uso del personal computer, della navigazione in internet o della posta elettronica.

Le policy sono efficaci solo se realmente attuabili e se i dipendenti ne sono a conoscenza. Inoltre, è importante che le policy siano aggiornate, non solo per riflettere i cambiamenti nelle operazioni, ma anche per tenere conto di nuove tendenze.

On boarding

Nell’ambito della gestione del personale, con il termine inglese onboarding si intende, ormai anche in Italia, la parte finale del processo di recruiting. Nello specifico, parliamo del processo atto ad accogliere la nuova risorsa in azienda per aiutarla ad acclimatarsi alle proprie mansioni. I primi giorni e settimane di un nuovo collaboratore sono ritenuti cruciali dagli esperti delle risorse umane e gettano le basi per un buon rapporto lavorativo.

Più letteralmente "On Boarding" è l'inserimento di un nuovo dipendente (a bordo di) in azienda. È una fase del recruiting, in particolare quella successiva all’assunzione.