Decreto Trasparenza: differenze tra le versioni
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== Storia == | == Storia == | ||
Il Decreto Trasparenza modifica il precedente [https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97152dl.htm D.Lgs. n. 152/1997], ed è attuativo della [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1152 Direttiva UE 2019/1152] circa l’obbligo dei datori di lavoro dell’UE di assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. | Il Decreto Trasparenza modifica il precedente [https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97152dl.htm D.Lgs. n. 152/1997], ed è attuativo della [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1152 Direttiva UE 2019/1152] circa l’obbligo dei datori di lavoro dell’UE di assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. | ||
== Modalità di comunicazione delle informazioni == | |||
Tutte le informazioni previste dal decreto e specificate nel paragrafo seguente, dovranno essere comunicate a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico. Dovranno, inoltre, essere conservate e rese accessibili, su richiesta del lavoratore, in qualsiasi momento. Il datore di lavoro dovrà conservare la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. | |||
== Informazioni sul rapporto di lavoro == | |||
Gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro devono essere resi noti a ciascun lavoratore, per iscritto, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’obbligo si ritiene assolto con la consegna, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, '''alternativamente''': | |||
* Del contratto individuale di lavoro | |||
* Della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto (C.O. – Comunicazione Obbligatoria). | |||
In caso di carenza di informazioni, il datore di lavoro potrà completare l’iter entro i 7 giorni successivi, qualora le informazioni rientrino tra quelle considerate “essenziali”, oppure entro 30 giorni, qualora le informazioni siano considerate “non essenziali” (quelle alle lett. g), i), l), m), q) e r) di cui al successivo elenco). | |||
Versione delle 11:09, 1 set 2022
Introduzione
Per effetto del D.Lgs. n. 104/2022, l’obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore tutte le informazioni principali relative al rapporto di lavoro, ordinariamente trasposte nella “dichiarazione di assunzione”, è stato profondamente modificato, imponendo numerosi nuovi obblighi alle imprese e ai professionisti. In particolare si prevedono ulteriori adempimenti ai fini della tutela del lavoratore contro la scarsa trasparenza sui dettagli del contratto di lavoro e la precarietà del posto di lavoro. In particolare si perfeziona l 'obbligo, già vigente, per i datori di lavoro di fornire al momento dell'assunzione una informativa completa su quanto comporta il contratto di lavoro , senza semplice rinvio alla normativa esterna, per tutelare maggiormente i lavoratori spesso effettivamente poco informati sui propri diritti.
Storia
Il Decreto Trasparenza modifica il precedente D.Lgs. n. 152/1997, ed è attuativo della Direttiva UE 2019/1152 circa l’obbligo dei datori di lavoro dell’UE di assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Modalità di comunicazione delle informazioni
Tutte le informazioni previste dal decreto e specificate nel paragrafo seguente, dovranno essere comunicate a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo oppure elettronico. Dovranno, inoltre, essere conservate e rese accessibili, su richiesta del lavoratore, in qualsiasi momento. Il datore di lavoro dovrà conservare la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Informazioni sul rapporto di lavoro
Gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro devono essere resi noti a ciascun lavoratore, per iscritto, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’obbligo si ritiene assolto con la consegna, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
- Del contratto individuale di lavoro
- Della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto (C.O. – Comunicazione Obbligatoria).
In caso di carenza di informazioni, il datore di lavoro potrà completare l’iter entro i 7 giorni successivi, qualora le informazioni rientrino tra quelle considerate “essenziali”, oppure entro 30 giorni, qualora le informazioni siano considerate “non essenziali” (quelle alle lett. g), i), l), m), q) e r) di cui al successivo elenco).